POSTA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER: PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E ALBI PROFESSIONALI ED IMPRESE
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 S.O. n. 14 la Legge 28/1/2009 n. 2 di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi- S.O. GU 29-11-2008)
Tra le tante indicazioni il sopracitato Decreto prevede l'obbligatorietà di dotarsi di casella di posta elettronica certificata per le Pubbliche Ammnistrazioni (art.16 comma 8),
Per le imprese - costituite in forma societaria (art.16 comma 6)
- Per le imprese costituite dal 29/11/2008 ovvero che da tale data trasferiscono la propria sede legale in altra Provincia con conseguente iscrizione in altro Registro delle Imprese è obbligatorio comunicare immediatamente al Notaio rogante oltre al numero di Partita IVA anche l'indirizzo della PEC, ed in tal caso provvederà il Notaio a tutti gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
- Per le imprese costituite ed iscritte al Registro delle Imprese già alla data del 29/11/2008 hanno tre (3) anni di tempo per comunicarlo dalla suddetta data. In tal caso l'indirizzo della PEC dovrà essere comunicato ad un intermediario abilitato (commercialista) che provvederà a tutti gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Per i liberi professionisti iscritti negli albi professionali (art. 16 comma 7),
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 29/11/2009 - art. 36 D.L. 185/08) i professionisti dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta certificata all'Ordine il quale dovrà istituire appositi elenchi.
Lo scambio di documenti tramite posta certificata avrà valore di legge e sostituirà totalmente la documentazione cartacea, non sarà peraltro necessario il preventivo consenso una volta che gli indirizzi siano pubblicati negli appositi elenchi.